INCENTIVI 2019 E MALUS

Di cosa parla l’emendamento BONUS/MALUS?

L’emendamento 79bis della legge finanziaria bonus-malus riguarda le emissioni di CO2 g/km delle nuove autovetture:

sul lato del bonus: riduce a due le fasce per il bonus, limitandolo ai veicoli con emissioni di anidride carbonica fino a 70 g/km e prezzi di listino inferiori a 45.000 euro (IVA esclusa), con importi differenziati a seconda che ci sia o meno un veicolo da rottamare;

sul lato del malus: viene aumentata la soglia di CO2 oltre la quale si applica l’imposta.

 

Cosa accade dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021?

Per chi acquista e immatricolata un veicolo M1 con prezzo inferiore a 45.000 euro (IVA esclusa), viene riconosciuto un Bonus in funzione delle emissioni di CO2 g/Km e di importo diverso a seconda che ci sia o meno la rottamazione di un veicolo M1 di classe Euro 1, 2, 3 e 4.

 

BONUS all’acquisto con CONTESTUALE ROTTAMAZIONE di un veicolo M1 delle classi Euro 1, 2, 3 e 4

CO2g/km da 0 a 20 il contributo è di 6000 Euro

 CO2g/km da 21 a 70  il contributo è di 2500 Euro

 

BONUS all’acquisto BONUS all’acquisto SENZA ROTTAMAZIONE      

CO2g/km da 0 a 20 il contributo è di 4000 Euro

 CO2g/km da 21 a 70  il contributo è di 1500 Euro

 

Il bonus sarà corrisposto, sotto forma di riduzione del prezzo di acquisto, dal venditore. Il contributo non sarà cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

Parallelamente, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, chi acquista un veicolo nuovo M1 che emette al di sopra di 160 g/Km di CO2, dovrà pagare un’imposta MALUS parametrata secondo le seguenti fasce:

 CO2g/km da 161 a 175 il contributo è di 1100 Euro

 CO2g/km da 176 a 200 il contributo è di 1600 Euro

 CO2g/km da 201 a 250 il contributo è di 2000 Euro

 CO2g/km superiore 250 il contributo è di 2500 Euro

 

La nuova imposta, che si aggiungerà a tutte le altre (IVA, IPT e tassa automobilistica) e si dovrà pagare una tantum, cioè all’atto dell’immatricolazione, dovrà essere versata dall’acquirente o da chi chiederà l’immatricolazione mediante modello F24.

Per la determinazione del bonus o del malus in base alle emissioni di CO2 g/Km viene considerato il ciclo di prova NEDC, come riportato nel secondo riquadro al punto V.7 della carta di circolazione del veicolo.

Postato il 11 gennaio

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